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Sez. 2, Sentenza n. 5684 del 27/03/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149254 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE L'INTERVENTO PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1981-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149254-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE L'INTERVENTO PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ DEL GIUDIZIO.*

La parte civile, una volta ritualmente intervenuta nel processo penale, ha il diritto di svolgere tutte le attività consentite dalla legge nelle successive fasi del procedimento, compreso quello di rinvio. Pertanto, l'omessa notificazione del decreto di rinvio a giudizio nel grado di appello, determina la nullità del giudizio medesimo, svoltosi senza il contraddittorio della parte civile. (V. Mass. N. 141365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)