Sez. 2, Sentenza n. 984 del 05/10/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151930 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI NUOVA RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALORE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE INNANZI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO INNANZI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI NUOVA RICOGNIZIONE FORMALE - ESCLUSIONE - VALORE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
È legittima ed ha pieno valore di prova la ricognizione personale dell'imputato, eseguita con le garanzie di legge innanzi al magistrato da parte della vittima, che abbia effettuato precedenti riconoscimenti fotografici innanzi agli organi di polizia. L'art. 360 cod. proc. pen. prevede infatti che alla ricognizione possa essere chiamato anche colui che in precedenza abbia avuto occasione di osservare l'immagine fotografica della persona da riconoscere. (Conf. Mass. Nn. 146046/80, 124189/73, 124065/73, 123528/73, 107228/68; V. Mass. Nn. 147574/81, 147291/81 ed ivi citate sulla utilizzazione processuale di ricognizioni fotografiche operate innanzi alla polizia giudiziaria; V. Mass. N. 144613/80 sulla insussistenza di nullità per la inosservanza delle formalità prescritte; V. Mass. N. 144035/79 sulla legittimità della rinnovazione della ricognizione personale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)