Sez. 1, Sentenza n. 15487 del 11/08/2004 (Rv. 575344 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Giudice delegato - Rigetto dell'istanza di consultazione del fascicolo fallimentare - Reclamo - Tribunale fallimentare - Decreto di rigetto - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. è esperibile solo nei confronti di provvedimenti giurisdizionale lesivi di situazioni giuridiche sostanziali. Esso è pertanto inammissibile nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che respinga il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza, proposta dal legale rappresentante della società fallita, di esaminare il fascicolo del fallimento, onde acquisirne elementi per la difesa nel giudizio di opposizione al fallimento, giacché il rifiuto alla consultazione del fascicolo non si configura come provvedimento di carattere decisorio, nel senso richiesto dall'art. 11 Cost., trattandosi di determinazione che incide su situazioni di carattere processuale, in quanto correlate all'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)