Sez. U, Sentenza n. 597 del 26/01/1979 (Rv. 396733 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I LORO DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I LORO DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
I consorzi provinciali antitubercolari, i quali, nel rispettivo ambito territoriale, perseguono istituzionalmente finalita di ordine generale, sotto il controllo dell'autorita governativa e prefettizia, sono enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro con i dipendenti dei predetti consorzi (nella specie, personale addetto ai servizi sanitari e tecnici presso i dispensari) ha natura di rapporto di pubblico impiego, e che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1832/62, mass n 252904).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 268, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 283, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)