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Sez. U, Sentenza n. 5347 del 15/10/1982 (Rv. 423136 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROVINCIALE DI BARI DI RIABILITAZIONE DI NEUROLESI E MOTULESI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'INTERESSATO, DELLA QUALITÀ DI ASSISTITO E DI APPLICATO A UN CENTRO OPERATIVO DI TALE CONSORZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - TUTELA PROVVISORIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ARTT. 700 E SEGG. COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE A DETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423136-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PROVINCIALE DI BARI DI RIABILITAZIONE DI NEUROLESI E MOTULESI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'INTERESSATO, DELLA QUALITÀ DI ASSISTITO E DI APPLICATO A UN CENTRO OPERATIVO DI TALE CONSORZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - TUTELA PROVVISORIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ARTT. 700 E SEGG. COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE A DETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

Sulla domanda proposta nei confronti del consorzio provinciale di Bari di riabilitazione dei neurolesi e motulesi, da parte di chi deduca cumulativamente la qualità di assistito e di applicato ad un centro operativo di tale consorzio con funzioni lavorative subordinate, per insorgere avverso il provvedimento di trasferimento ad altra Sede, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, tanto per quanto riguarda il rapporto di assistenza, vertendosi in tema di posizioni di mero interesse legittimo, a fronte di Atti amministrativi discrezionali relativi all'attività organizzatoria dell'ente, sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, vertendosi in tema di impiego pubblico. Deve pertanto escludersi che il giudice ordinario possa intervenire in via d'urgenza, a norma degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., per la tutela provvisoria della suddetta pretesa, perché il potere di provvedere in via cautelare, attribuito dalle citate norme, all'a.G.o., riguarda esclusivamente le posizioni soggettive devolute alla Competenza giurisdizionale del medesimo giudice ordinario. (V 1484/81, mass n 412160; (V 5336/80, mass n 409208; (V 597/79, mass n 396733).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 156, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)