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Sez. 6, Sentenza n. 10461 del 28/03/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143593 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COOPERAZIONE DI PIU PERSONE NEL DELITTO COLPOSO - INFLIZIONE DI PENA PIU GRAVE IN PRIMO GRADO AD IMPUTATO CUI SIA STATA ATTRIBUITA RESPONSABILITA PREVALENTE - QUANTIFICAZIONE DEL DIVERSO GRADO DI RESPONSABILITA IN APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143593-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COOPERAZIONE DI PIU PERSONE NEL DELITTO COLPOSO - INFLIZIONE DI PENA PIU GRAVE IN PRIMO GRADO AD IMPUTATO CUI SIA STATA ATTRIBUITA RESPONSABILITA PREVALENTE - QUANTIFICAZIONE DEL DIVERSO GRADO DI RESPONSABILITA IN APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Quando l'evento nel delitto colposo e stato cagionato dalla cooperazione di piu persone e il giudice di primo grado abbia inflitto ad uno degli imputati una pena piu grave in considerazione della sua 'responsabilita prevalentè, non viola il principio del divieto di reformatio in peius il giudice di appello il quale quantifichi la misura del concorso di colpa degli imputati lasciando invariata l'entita della pena.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)