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Sez. 1, Sentenza n. 26507 del 27/11/2013 (Rv. 628799 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Revoca dei contributi concessi ai sensi della legge n. 44 del 1986 - Inadempimento degli oneri assunti - Equiparabilità all'avveramento di clausola risolutiva espressa - Conseguenze - Indebito oggettivo - Fatti impeditivi della revoca - Onere a carico del soggetto finanziato.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628799-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1985 num. 786 art. 1 com. 13, Legge 28/02/1986 num. 44, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)