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Sez. 5, Sentenza n. 8118 del 15/06/2001 (Rv. 547495 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Mancato pagamento del tributo - Successiva sottoposizione dell'impresa a concordato preventivo - Inadempimento incolpevole - Conseguenze - Pagamento delle sanzioni civili conseguenti all'inadempimento - Obbligo dell'imprenditore in concordato preventivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547495-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 168 legge fall. i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico; ne deriva che l'omesso pagamento di IVA dovuta dall'imprenditore per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta a concordato preventivo, in assenza di profili di colpa nell'inadempimento, non cagiona l'insorgenza dell'ulteriore debito da sanzione civile, mancando, di quest'ultimo, il necessario presupposto giuridico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)