Sez. L, Sentenza n. 4104 del 09/11/1976 (Rv. 382761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ACCERTAMENTO DELLA CESSAZIONE DELL'INVALIDITA IN VIRTU DELLE CURE EFFETTUATE - NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA GUARIGIONE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ACCERTAMENTO DELLA CESSAZIONE DELL'INVALIDITA IN VIRTU DELLE CURE EFFETTUATE - NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA GUARIGIONE - AMMISSIBILITA.*
Il giudice del merito, qualora a seguito della dovuta indagine circa gli esiti positivi di una specifica terapia o di una operazione chirurgica cui l'assicurato si sia sottoposto accerti l'avvenuta cessazione dello stato invalidante, cosi come e tenuto a riconoscere il diritto alla pensione per il periodo di accertata invalidita, altrettanto e tenuto a non riconoscerlo per il periodo successivo alla cessazione di tale stato. (Conf 1801/75, mass n 375457).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)