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Sez. L, Sentenza n. 1801 del 09/05/1975 (Rv. 375457 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - CESSAZIONE IN CORSO DI CAUSA DELLO STATO DI INVALIDITA A SEGUITO DI MIGLIORAMENTO PER OPERAZIONE CHIRURGICA - PRONUNCIA DI LIMITAZIONE DELLA INVALIDITA AL PERIODO DI SUSSISTENZA DI ESSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375457-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - CESSAZIONE IN CORSO DI CAUSA DELLO STATO DI INVALIDITA A SEGUITO DI MIGLIORAMENTO PER OPERAZIONE CHIRURGICA - PRONUNCIA DI LIMITAZIONE DELLA INVALIDITA AL PERIODO DI SUSSISTENZA DI ESSA - NECESSITA.*

Qualora, a seguito di intervento chirurgico che abbia determinato il miglioramento della malattia, cessi in corso di giudizio lo stato invalidante e, conseguentemente, venga meno il diritto dello assicurato alla pensione di invalidita che esisteva al tempo del procedimento amministrativo e della domanda giudiziale, il giudice del merito, come deve riconoscere il diritto alla pensione se la soglia di invalidita sia stata superata in corso di giudizio, cosi deve pronunciarne la limitazione al periodo in cui sussisteva la invalidita, se questa e cessata dopo la domanda.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)