Sez. L, Sentenza n. 2988 del 29/04/1983 (Rv. 427900 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - NECESSITÀ.*
Il giudice del merito, qualora, a seguito della dovuta indagine circa gli esiti positivi di una specifica terapia o di una operazione chirurgia cui l'assicurato si sia sottoposto, accerti l'avvenuta cessazione dello stato invalidante, così come è tenuto a riconoscere il diritto alla pensione per il periodo di accertata Invalidità altrettanto è tenuto a non riconoscerlo per il periodo successivo alla cessazione di tale stato. (V 5492/77, mass n 389143; (Conf 4104/76, mass n 382761; (Conf 1801/75, mass n 375457).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)