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Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 24/04/2025 (Rv. 674849-01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE | Masi chiusi - Estensione - Atti privatistici modificativi - Autorizzazione dell'apposita Commissione - Natura.
Stato
decisa il 2025-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674849-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE

In tema di masi chiusi, ai fini della modifica della loro estensione tramite atti privatistici, è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), che non svolge il ruolo di mera "condicio juris", ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e che, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione.

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 9, Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 36, Legge Reg. Bolzano 25/07/1978 num. 33 art. 4, Decr. Pres. Giunta Provv. 28/12/1978 num. 32 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)