Sez. 1, Sentenza n. 4720 del 09/03/2004 (Rv. 570881 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Indennizzo ex art. 46 legge n. 2359/1865 - Fondamento - Liquidazione - Criteri - Interessi - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359/1865 è commisurato non a criteri predeterminati dal legislatore, come invece avviene per la stima dell'indennità di esproprio, ma al variabile pregiudizio effettivo ed attuale subito dal proprietario del fondo, e il relativo credito, attesa la sua funzione "lato sensu" risarcitoria, ha natura di credito di valore, onde la decorrenza degli interessi, computabili secondo i principi valevoli per detta categoria di crediti, va ricondotta alla data di insorgenza del credito stesso, che corrisponde a quella del prodursi dei danni conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)