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Sez. 3, Sentenza n. 13960 del 14/06/2007 (Rv. 597583 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Natura giuridica - Beneficiario - Proprietario attuale del bene oggetto dell'attività lesiva posta in essere dalla P.A. - Estensione ai soggetti successivamente acquirenti di detto bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597583-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il danno risarcibile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - norma ricognitiva di una fattispecie di danno da fatto lecito - riguarda esclusivamente il proprietario attuale del bene oggetto dell'attività lesiva del diritto dominicale, nella parte da essa interessata, e non si estende ai soggetti che, in un tempo successivo, abbiano acquistato il bene, avendo il fatto dannoso interamente esaurito la forza lesiva nella sfera giuridica del precedente titolare-dante causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale era stato escluso il riconoscimento di detto indennizzo in favore di privati proprietari di un immobile, contiguo ad un depuratore pubblico ritenuto inquinante, che lo avevano acquistato successivamente all'entrata in funzione dell'impianto, con la conseguenza che il danno commerciale da riduzione delle facoltà di godimento dominicali si sarebbe dovuto ritenere realizzato per intero nella sfera giuridica dei precedenti proprietari, avendo, quindi, i nuovi proprietari acquistato un immobile già svalutato, e non avendo, peraltro, essi dedotto in alcun modo, né provato, che il diritto di credito all'indennizzo era stato loro ceduto dai danti causa).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)