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Sez. 1, Sentenza n. 9562 del 17/02/1978 Ud. (dep. 14/07/1978) Rv. 139716 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATICI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO SULLO STATO MENTALE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139716-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATICI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO SULLO STATO MENTALE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Gli psicopatici appartengono, dal punto di vista psichiatrico, a quella vasta zona che occupa lo spazio intermedio fra normalita e anormalita, potendo, secondo la varieta e l'intensita dell'anomalia psichica da cui sono affetti, accostarsi all'una o all'altra delle linee di confine ed essere considerati dei paranormali, dei seminfermi di mente o, nei casi limite, dei fatalmente predestinati a vere e proprie psicosi. Il giudizio sullo stato mentale dello psicopatico e affidato al perito e varia secondo le infinite particolarita del caso concreto. Non merita, pertanto, censura la sentenza che nel delitto commesso da uno psicopatico ravvisa la risoluzione di un conflitto edipico non superato, e in tale ragione occulta individua il vero movente della Azione criminosa con cui il reo mira a placare il profondo senso di colpa da cui si sente afflitto. (V mass n 117365).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)