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Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 24/07/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117365 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATICI - ESCLUSIONE DEL VIZIO DI MENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-07-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117365-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATICI - ESCLUSIONE DEL VIZIO DI MENTE - LIMITI.*

I soggetti psicopatici sono anormali del carattere e, come tali, pienamente imputabili. Peraltro, anche se l'affermazione assolutistica che in nessun caso la psicopatia si ripercuote sulla capacita di intendere o di volere puo dare luogo a qualche perplessita scientifica, perche la variazione tra individui normali e non normali procede attraverso varianti continuative, e quanto meno necessario, al fine di una valutazione positiva circa la diminuita capacita di intendere o di volere, che l'entita della psicopatia sia determinata con elementi concreti e che, soprattutto, siano identificati i rapporti intercorrenti tra la medesima e le motivazioni dell'agire illecito. In altri termini, le deviazioni caratterologiche devono risultare di tale gravita da impedire ogni compensazione, la cui deficienza viene a costituire il substrato biologico al grave difetto della capacita di intendere o di volere. (V 115807, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)