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Sez. 5, Sentenza n. 2123 del 29/11/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168130 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIE - INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168130-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIE - INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa incidente sulla imputabilità soltanto quando su di esse si innesti e si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere e cioè quando le anomalie, anche costituzionali, del carattere o della affettività, e le nevrosi, altrimenti dette psicopatie, che non determinano una infermità di mente, siano di tale gravità da cagionare un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere o di volere. (V mass n 161312; (V mass n 154728; (V mass n 139716; (V mass n 138283; (V mass n 137862; (V mass n 133478; (V mass n 129239).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)