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Sez. 5, Sentenza n. 4021 del 14/03/2012 (Rv. 622066 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Cooperative di garanzia - Soggetti passivi IRPEG - Sussistenza - Art. 12 della legge n. 904 del 1977 - Applicabilità - Riserve indivisibili - Esenzione da imposta - Ritenute operate su di esse - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622066-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte sui redditi, le cooperative di garanzia, pur non esercenti un'attività commerciale, sono soggette ad IRPEG ex art. 87, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis"), ma, nel contempo, godono del beneficio concesso dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in virtù del quale le somme destinate a riserve indivisibili non concorrono a formare il reddito imponibile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci. Peraltro, dovendo farsi applicazione del principio in forza del quale la qualificazione delle ritenute si opera sulla base del criterio oggettivo del regime cui è sottoposto il reddito e non di quello soggettivo connesso alla qualità del percettore degli utili, si tratta di una vera e propria esenzione di quel reddito dall'imposizione ai fini IRPEG, e, pertanto, le ritenute operate sui redditi destinati a riserve indivisibili vanno considerate effettuate a titolo di imposta e non possono dare luogo a diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)