Sez. 6, Sentenza n. 3001 del 06/11/2001 Cc. (dep. 25/01/2002) Rv. 220634 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Normativa sopravvenuta riguardante la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in procedimento connesso o collegato- Applicabilità immediata ai procedimenti in corso ed al giudizio di cassazione-Riscontri esterni parzialmente individualizzanti - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
La nuova disciplina dettata dall'art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche ai giudizi di cassazione, in quanto l'art. 26 comma 5 della legge n. 63 del 2001 prevede l'applicazione transitoria della precedente disciplina limitatamente al dibattimento. Ne deriva che, alla stregua delle nuove disposizioni, anche nel giudizio di legittimità la valutazione della gravità del quadro indiziario richiede la verifica di riscontri che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità in quello specifico fatto che forma oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata, sia pure di consistenza puramente indiziaria, atteso l'ambito in cui si impone il loro accertamento, che è quello di un giudizio dell'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non di un giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)