Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 25/02/1995 (Rv. 490706 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Decesso del ricorrente - Comunicazione da parte del difensore - Interruzione del giudizio di cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Il decesso del ricorrente, comunicato dal suo difensore, non dà luogo ad interruzione del giudizio di cassazione, poiché le disposizioni di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ. si riferiscono ai soli giudizi di merito e non sono analogicamente applicabili al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)