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Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 25/02/1995 (Rv. 490706 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Decesso del ricorrente - Comunicazione da parte del difensore - Interruzione del giudizio di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490706-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Il decesso del ricorrente, comunicato dal suo difensore, non dà luogo ad interruzione del giudizio di cassazione, poiché le disposizioni di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ. si riferiscono ai soli giudizi di merito e non sono analogicamente applicabili al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)