Sez. U, Sentenza n. 1240 del 28/01/2003 (Rv. 560046 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997 - Verbale di accertamento della violazione - Opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Questione concernente l'impugnabilità del verbale - Attinenza all'ammissibilità dell'azione e non alla giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative previste, in materia di rifiuti, dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si applica, come stabilito dall'art. 55 del medesimo D.Lgs., la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale prevede la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo ogni spazio alla giurisdizione del giudice amministrativo, che non è in nessun caso configurabile. Pertanto, la questione della impugnabilità o meno - mediante l'opposizione ex art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 - del processo verbale di accertamento della violazione non integra questione di giurisdizione, ma attiene all'ammissibilità dell'azione giudiziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)