Sez. 1, Sentenza n. 19243 del 24/09/2004 (Rv. 577345 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 va instaurato contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza - ingiunzione prevista dall'art. 18 della medesima legge, avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa (artt. 13 e 14 della stessa legge). Nel procedimento delineato dalla legge n. 689/81, infatti, la contestazione del verbale di accertamento non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione, la quale deve essere in ogni caso determinata dal successivo provvedimento sanzionatorio, la cui emanazione non è rimessa ad atti di iniziativa dell'interessato (il ricorso amministrativo al Prefetto, previsto dal codice della strada), ma prescinde dall'attività del medesimo. Non sussistono, pertanto, le ragioni per applicare al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981 la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 255; 15 luglio 1994 n. 311) che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 205 codice stradale, consentendo l'instaurazione del giudizio di opposizione ivi previsto anche avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'irritualità dell'esperimento dell'opposizione contro detto verbale, traducendosi nel difetto di presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, pure se non fatta valere in sede di merito (Fattispecie concernente la contestazione da parte della ASL della violazione dell'art. 5 D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 128, per l'importazione dalla Francia di animali esotici -n. 16 emù- a scopo di allevamento, senza previa registrazione presso l'ufficio veterinario a ciò designato e stipula della prevista convenzione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)