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Sez. 3, Sentenza n. 2515 del 14/11/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 175222 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - FINALITÀ - PROCEDIMENTO PENALE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175222-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - FINALITÀ - PROCEDIMENTO PENALE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*

L'ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, poiché ha per suo scopo la salvaguardia della fauna, della flora, delle speciali formazioni geologiche e delle bellezze naturali del territorio, ha la titolarità di un interesse differenziato da quello della generalità dei cittadini non solo per quanto riguarda le bellezze naturali stesse, ma anche in riferimento all'equilibrio dell'ambiente. Ne deriva che va considerata ammissibile la Costituzione di parte civile dell'ente parco anche nel procedimento penale per la sola violazione della legge urbanistica, giacché dalla costruzione abusiva può comunque derivare un turbamento dell'equilibrio dell'ambiente, anche a prescindere dall'alterazione delle bellezze naturali. (V mass n 171847; (Conf mass n 148818; (Conf mass n 144917).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Regio Decr. Legge 11/01/1923 num. 257 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)