Sez. 1, Sentenza n. 2616 del 07/02/2006 (Rv. 586607 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Trasmissione degli atti alla Corte - Sospensione del processo - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale - Irrilevanza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
Anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il "dies a quo" del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Costituzione art. 136, DPR 28/12/1985 num. 1092 art. 21, DPR 14/03/1986 num. 217 art. 12, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)