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Sez. 1, Sentenza n. 24533 del 02/12/2010 (Rv. 615831 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Proposizione di questione di legittimità costituzionale - Sospensione del processo - Decisione - Omessa comunicazione - Conseguenze - Decorso del termine ex art. 4 legge n. 89 del 2001 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615831-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumere ne semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione. (Nella specie, in cui il processo presupposto dinanzi alla Corte dei Conti era dato sospeso per essere stata sollevata questione di legittimità costituzionale e la decisione della Consulta non era mai stata comunicata alla parte, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha affermato che il predetto processo doveva ritenersi ancora pendente).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 295, Cod. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)