Sez. 5, Sentenza n. 961 del 21/01/2015 (Rv. 634470 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Trasferimento del contribuente in Paesi a fiscalità privilegiata - Condizioni - Atto impositivo - Contraddittorio preventivo tra Fisco e contribuente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sicché l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'emissione dell'atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, in sé non previsto, mentre incombe sul contribuente dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio dello Stato, trovando applicazione il principio dell'unicità del domicilio ex art. 43 cod. civ.
Riferimenti normativi: DM Finanze 04/05/1999, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2 n. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)