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Sez. 2, Sentenza n. 6129 del 16/11/1982 (Rv. 423822 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - EFFETTI - BENI ACQUISTATI DAL SINGOLO CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO AGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMUNIONE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423822-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - EFFETTI - BENI ACQUISTATI DAL SINGOLO CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO AGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMUNIONE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - INAPPLICABILITÀ.*

Nella comunione tacita familiare, qualunque sia attività esercitata, i beni acquistati dal singolo con i proventi comuni formano oggetto di un Obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione che non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica, ma può solo dar luogo, ove inadempiuto, ad un'Azione di risarcimento del danno. (V 835/81, mass n 411324; (V 2242/78, mass n 391636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)