Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 09/05/1978 (Rv. 391636 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - BENI ACQUISTATI DAL SINGOLO CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DEGLI ALTRI COMUNISTI - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - BENI ACQUISTATI DAL SINGOLO CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DEGLI ALTRI COMUNISTI - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*
Nella comunione tacita familiare i beni acquisiti dal singolo con i proventi comuni, in Mancanza di qualsiasi norma che ne legittimi l'acquisto ipso iure da parte della collettivita, formano oggetto di un Obbligo di trasferimento a carico dell'acquirente: tale Obbligo non e suscettibile di esecuzione specifica mediante la pronuncia di una sentenza costitutiva, ma, qualora rimanga inadempiuto, puo dar luogo unicamente ad un'Azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione tacita familiare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)