Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 16/04/1982 (Rv. 420209 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO PREVISTA DALL'ART. 11 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - EFFETTI - DANNO RISARCIBILE - PREVIO ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO PREVISTA DALL'ART. 11 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - EFFETTI - DANNO RISARCIBILE - PREVIO ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - LIMITI.*
L'Azione di regresso prevista dall'art. 11 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 - che spetta all'istituto assicuratore contro il datore di lavoro, civilmente responsabile, per il recupero delle indennità corrisposte al prestatore d'opera danneggiato o ai suoi eredi - importa una successione a titolo particolare ex lege tra assicurato (dante causa) e assicuratore (avente causa), per effetto della quale costui ha diritto di ripetere l'intera indennità erogata a favore del proprio assicurato, con l'unico limite della somma effettivamente dovuta dal responsabile a titolo di risarcimento del danno. Conseguentemente, l'attribuzione all'istituto assicuratore del rimborso dovutogli deve essere preceduta dall'accertamento del danno risarcibile in favore dell'assicurato o dei suoi eredi, salvo che - come nel caso di decesso del lavoratore - l'ambito limitato della liquidazione dell'indennità a norma degli artt. 85 e 116 del T.U. Del 1965 n. 1124 ne asseveri la necessaria inferiorità al danno effettivo.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)