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Sez. L, Sentenza n. 5325 del 30/08/1986 (Rv. 447887 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447887-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO.*

L'Azione di regresso esperita dall'i.N.A.I.L., ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei confronti del datore di lavoro del dipendente infortunato non può avere ad oggetto la corresponsione di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, a titolo di risarcimento, dal responsabile dell'infortunio. Pertanto, al fine di consentire la verifica circa il rispetto di tale limite quantitativo (pari all'ammontare del danno risarcibile), è indispensabile che il giudice del merito, chiamato a pronunciarsi su detta Azione, accerti preventivamente l'ammontare del danno risarcibile e renda palesi le modalità del relativo calcolo motivando adeguatamente e fornendo ogni possibile indicazione dei dati considerati ai fini del calcolo stesso. (V 503/85, mass n 438710; (V 2054/84, mass n 434113; (V 2330/82, mass n 420209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)