Sez. 5, Sentenza n. 2462 del 05/02/2007 (Rv. 595947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina anteriore allo "Statuto del contribuente" - Motivazione "per relationem" - Rinvio al verbale di ispezione o verifica della Guardia di finanza - Legittimità - Condizioni - Conoscibilità da parte del contribuente - Nozione - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 2 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 in attuazione dello "Statuto del contribuente"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria: pertanto, in caso d'impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)