Sez. 5, Sentenza n. 15842 del 12/07/2006 (Rv. 591755 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Disciplina anteriore alla legge n. 212 del 2000 e al d.lgs. n. 32 del 2001 - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Rinvio a verbali ispettivi riguardanti altro soggetto - Effettiva e tempestiva conoscenza da parte del contribuente - Prova - Necessità - Mera possibilità per il contribuente di procurarsi la conoscenza dell'atto - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Anteriormente alle modifiche operate prima dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e poi, per le imposte sui redditi, dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (i quali hanno introdotto l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato, o, comunque, di riproduzione del suo contenuto nell'atto notificato), il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento poteva essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi fossero conosciuti dal destinatario. Mentre, peraltro, tale presupposto è "in re ipsa" quando il riferimento attiene a verbali d'ispezione o verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati nei modi di legge, quando i verbali oggetto di "relatio" riguardano un soggetto diverso, l'amministrazione deve dimostrare - sia pure, eventualmente, tramite presunzioni - l'effettiva e tempestiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente, non essendo sufficiente il riferimento ad un atto del quale il contribuente stesso possa semplicemente "procurarsi la conoscenza", poiché ciò comporterebbe una più o meno accentuata e non giustificata riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza dell'atto impositivo, con indebita menomazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/2002 num. 212 art. 7, Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)