Sez. 1, Sentenza n. 5323 del 09/08/1983 (Rv. 430241 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO (PERSONE FISICHE) - PRIVILEGI - DURATA DEL PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 65 DEL T.U. N. 203/1950.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO (PERSONE FISICHE) - PRIVILEGI - DURATA DEL PRIVILEGIO SPECIALE EX ART. 65 DEL T.U. N. 203/1950.*
In Mancanza di una previsione specifica, contenuta nella legge istitutiva dell'imposta straordinaria sul patrimonio, la quale ponga un limite temporale al privilegio immobiliare stabilito a garanzia del credito tributario, si applica il principio generale secondo cui la garanzia dura fino all'Estinzione dell'obbligazione, senza che possa verificarsi un'autonoma Estinzione del privilegio per prescrizione o per non uso. (V 1432/83, mass n 426260; (V 1878/79, mass n 398267; (V 2573/73, mass n 366033; (Conf 6710/82, mass n 424346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2771, Cod. Civ. art. 2934, DPR 09/05/1950 num. 203 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)