Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 12/10/1973 (Rv. 366033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRIVILEGI - PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ESTINZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRIVILEGI - PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ESTINZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO - APPLICABILITA.*
L'art 97 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, relativo al privilegio che lo stato ha per la riscossione delle tasse di registro sui mobili e immobili cui la tassa si riferisce, stabilisce nel secondo comma che l'Azione si estingue nei termini fissati dalla predetta legge di registro per domandare il pagamento della tassa o del supplemento. Tale formulazione sta a significare la previsione di un costante parallelismo tra l'Azione privilegiata e quella personale verso gli autori dell'atto, di guisa che, quando per l'Azione personale, in luogo della prescrizione triennale, e previsto un termine diverso, tale maggior termine si intende riferito anche alla corrispondente Azione privilegiata. (V 3507/72, mass n 361437).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)