Sez. 1, Sentenza n. 1878 del 03/04/1979 (Rv. 398267 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - PRIVILEGIO PER IMPOSTA DI REGISTRO - ESTINZIONE - TERMINE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - PRIVILEGIO PER IMPOSTA DI REGISTRO - ESTINZIONE - TERMINE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il privilegio spettante allo stato per imposta di registro, sopra i beni ai quali il tributo si riferisce, si estingue, ai sensi e sotto il vigore dell'art 97 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, nel termine previsto per domandare il pagamento del tributo. Pertanto, ove per il credito d'imposta, in luogo della prescrizione triennale fissata dall'art 136 del citato decreto, sia stabilito dalla legge un termine di prescrizione diverso (nella specie, venti anni, a norma dell'art 7 della legge 6 agosto 1954 n 604), al termine stesso deve ritenersi soggetta l'Azione diretta a far valere detto privilegio. (V 2573/73, mass n 366033).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)