Sez. 2, Sentenza n. 1108 del 16/04/1968 (Rv. 332572 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
E consentito al giudice, nell'Esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, rinvenire le ragioni giuridiche a sostegno della domanda anche diverse da quelle esposte ma che appartengano egualmente alla causa e al thema decidendum, sempre che non si alterino i fatti esposti e siano rispettati i limiti della contestazione. (V. 1380-66, massima n. 322743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)