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Sez. 2, Sentenza n. 1108 del 16/04/1968 (Rv. 332572 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332572-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*

E consentito al giudice, nell'Esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, rinvenire le ragioni giuridiche a sostegno della domanda anche diverse da quelle esposte ma che appartengano egualmente alla causa e al thema decidendum, sempre che non si alterino i fatti esposti e siano rispettati i limiti della contestazione. (V. 1380-66, massima n. 322743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)