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Sez. 2, Sentenza n. 1380 del 27/05/1966 (Rv. 322743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI - AMBITO DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI E DEI FATTI ACQUISITI.*
Stato
decisa il 1966-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322743-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI - AMBITO DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI E DEI FATTI ACQUISITI.*

Il giudice e rivestito del potere-dovere, svincolato dall'iniziativa delle parti, di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti ed i rapporti sottoposti al suo esame; tuttavia, siffatto potere di qualificazione non puo essere svolto se non nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonche nell'ambito dei fatti dedotti e ritualmente acquisiti o concordemente affermati dalle parti in materia di diritti disponibili. (Conf 467/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)