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Sez. 6, Sentenza n. 10662 del 04/02/2009 Cc. (dep. 10/03/2009) Rv. 243472 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Fatto nuovo - Rinvio a giudizio - Preclusione - Esclusione - Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243472-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen., l'imputazione. (Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che, in sede di appello, a fronte del successivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili interessati all'intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cautelare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla configurabilità giuridica del reato di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47 del 1985).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)