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Sez. 6, Sentenza n. 17269 del 22/04/2010 Cc. (dep. 06/05/2010) Rv. 247381 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Fatto nuovo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247381-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, costituisce un fatto nuovo, idoneo a superare l'effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare, in ordine alle questioni ivi esplicitamente o implicitamente dedotte, l'acquisizione agli atti dell'ordinanza di consegna adottata dall'autorità giudiziaria straniera in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità italiana, contenente l'attestazione della rinuncia da parte del consegnato all'applicazione del principio di specialità. (Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, precedentemente rimesso in libertà per violazione del principio di specialità, nella quale si dava atto che l'operatività del principio era venuta meno a seguito della nuova acquisizione probatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)