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Sez. 3, Sentenza n. 10976 del 19/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266712 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Fatto nuovo - Rinvio a giudizio - Preclusione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266712-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di c.d giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che è superata dal successivo rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata l'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del decreto del Gip di convalida del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in via d'urgenza dal PM per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato al compimento di reati di truffa e in materia fiscale, dopo che il tribunale del riesame aveva annullato analogo provvedimento adottato nei confronti dei coimputati e con riferimento ai soli reati tributari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)