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Sez. 3, Sentenza n. 910 del 01/02/1988 (Rv. 457283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INCAPACE NATURALE - INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - SUSSISTENZA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INCAPACE NATURALE - INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - SUSSISTENZA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE.*

L'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio previsto dall'art. 419 cod. civ.. detti principi sono applicabili anche agli infermi di mente ricoverati in manicomio, poiché l'art. 420 cod. civ. - che prevedeva la perdita della capacità legale a seguito della nomina del tutore provvisorio da parte del tribunale che aveva disposto l'internamento definitivo - è stato abrogato dall'art. 11 della legge n. 180 del 1978, senza che al ricovero temporaneo in manicomio giudiziario, ai sensi dell'art. 220 cod. pen., dell'imputato prosciolto per infermità psichica, possano riconoscersi automaticamente gli effetti della pronuncia di interdizione giudiziale. (Conf 5130/85, mass n 442449; (Conf 5307/77, mass n 388969; (Conf 2480/77, mass n 386192; (Conf 2227/75, mass n 376021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420, Cod. Civ. art. 423, Cod. Pen. art. 220 CORTE COST., Legge 13/05/1978 num. 180 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)