Sez. 3, Sentenza n. 10539 del 09/12/1994 (Rv. 489100 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Liquidazione equitativa del danno biologico - Utilizzazione del criterio indicato dall'art.4 comma terzo del D.L. n.857 del 76 convertito nella Legge n.39 del 1977 - Esclusione - Determinazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella liquidazione equitativa del danno biologico non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n.39, il quale si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona in sè e per sè considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere sulla capacità di reddito della persona è, invece, legato al valore umano perduto e, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)