Sez. 3, Sentenza n. 8286 del 16/09/1996 (Rv. 499606 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Nozione - Criteri di liquidazione - Equità e principi di uguaglianza e personalizzazione - Calcolo cosiddetto a punto - Inammissibilità in Cassazione - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Poiché il danno biologico è quello cagionato al diritto inviolabile, primario ed assoluto alla salute dell'uomo, il cui valore non è perciò determinabile in base al reddito, il giudice deve procedere ad una valutazione equitativa logica e razionale ispirandosi - secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 184/86 - ai criteri di uniformità di valutazione a parità di lesione e di adeguamento all'incidenza della menomazione sulla vita specifica del danneggiato, considerato anche nelle sue potenzialità interrelazionali (cosiddetto danno personalizzato). Pertanto il cosiddetto calcolo a punto non è censurabile in sede di legittimità se il relativo giudizio è sorretto da congrua motivazione sui predetti criteri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)