Sez. 3, Sentenza n. 10693 del 27/10/1998 (Rv. 520139 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 legge n. 39 del 1977 - UtilizzabilitĂ - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 4 legge 26.2.1977 n. 39.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)