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Sez. 3, Sentenza n. 10693 del 27/10/1998 (Rv. 520139 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 legge n. 39 del 1977 - UtilizzabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520139-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno biologico non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 4 legge 26.2.1977 n. 39.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)