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Sez. L, Sentenza n. 18724 del 06/08/2013 (Rv. 628345 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità di fine servizio - Trattamento integrativo - Spettanza - Condizioni - Rapporto in essere al 1 marzo 1986 - Necessità - Personale proveniente da altra amministrazione - Riconoscimento - Limiti.
Stato
decisa il 2013-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628345-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo 1966 e non può essere invece riconosciuto in favore del personale proveniente da altra amministrazione, che non abbia istituito il medesimo trattamento, e transitato successivamente al 1 marzo 1966 presso l'ente locale il cui regolamento lo preveda, ostandovi il disposto dell'art. 17 legge 8 marzo 1968, n. 152.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)