Sez. 1, Sentenza n. 6668 del 08/07/1998 (Rv. 517045 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Mutui fondiari - Ammissione con prelazione, al passivo, del credito dell'istituto di credito erogante - Portata - Con riguardo agli interessi - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
In caso di mutuo fondiario, nell'ipotesi di fallimento del mutuatario, gli istituti di credito, in virtù del disposto dell'art. 54, ultimo comma della legge fallimentare (che richiama, nella disciplina del diritto di prelazione, il disposto dell'art. 2855 cod. civ.) debbono essere ammessi con prelazione al passivo del fallimento per un importo pari a quello delle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto, o, in mancanza di essa, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima semestralità, nonché per gli interessi. Mentre per quanto riguarda gli interessi opera il limite delle tre annualità di cui all'art. 2855 cod. civ., il residuo credito trova, invece, illimitata collocazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)