Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 05/05/2009 (Rv. 607863 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Procedura esecutiva immobiliare fondata su tale credito - Disciplina sugli interessi prevista dal r.d. n. 624 del 1905 ("ratione temporis" applicabile) - Prevalenza sulla previsione contenuta nell'art. 2855 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
All'espropriazione immobiliare individuale fondata su credito fondiario, a cui sia applicabile (come nella specie) "ratione temporis" il r.d. 16 luglio 1905, n. 646, non si estende, in materia di interessi, la disciplina generale dettata dall'art. 2855 cod. civ. (che prevede rigorosi limiti con riguardo agli effetti dell'iscrizione ipotecaria sugli interessi dovuti), bensì la normativa speciale, da considerarsi prevalente, individuata nello stesso T.U. n. 646 del 1905, in funzione della quale deve considerarsi garantito il recupero integrale di tutto il dovuto a titolo di interessi al tasso contrattualmente stabilito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)