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Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 02/03/1988 (Rv. 458020 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA - PRELAZIONE PER GLI INTERESSI - CREDITI PER MUTUO FONDIARIO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458020-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA - PRELAZIONE PER GLI INTERESSI - CREDITI PER MUTUO FONDIARIO - APPLICABILITÀ.*

L'art. 54 della legge fallimentare, ove, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dagli artt. 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario degli istituti di credito fondiario, soggetti alla disciplina del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, atteso che le norme di tale disciplina (come quelle successivamente introdotte dal d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7) non interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, né, in particolare, su quelli posti dal citato art. 54 e dall'art. 55 della legge fallimentare, in difetto di un'espressa riserva o richiamo (come quello contenuto nell'art. 51). Pertanto, l'iscrizione di uno di detti crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato dopo l'annata in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparata al pignoramento), ma soltanto nella misura legale e fino al momento della vendita. (V 6487/86, mass n 448651; (V 5944/81, mass n 416714; (V 2734/73, mass n 366059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)