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Sez. U, Sentenza n. 14688 del 14/07/2015 (Rv. 635778 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Obbligo del P.M. di vigilare sui termini di custodia cautelare anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635778-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

La responsabilità disciplinare del magistrato del P.M. che ometta di chiedere la revoca della misura cautelare per scadenza dei termini sussiste anche se egli ha già presentato la richiesta di rinvio a giudizio, poiché questa, ai sensi dell'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen., investe il giudice del potere-dovere di provvedere alla revoca "anche di ufficio", ma non esclude il concorrente potere-dovere di istanza del P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)