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Sez. 3, Sentenza n. 9888 del 19/09/1995 (Rv. 494076 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494076-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA

A seguito del pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore, il terzo, citato per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., non diviene parte del giudizio, né assume l'obbligo, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, derivando dalla sua mancata comparizione all'udienza pretorile, dal rifiuto di fare la dichiarazione o dalle contestazioni che insorgano in ordine a quest'ultima, l'unica conseguenza che egli potrà subire un successivo ed eventuale giudizio volto all'accertamento del credito (art.548 cod. proc. civ.). Ne deriva che la mancata presentazione del terzo all'udienza pretorile o la sua mancata dichiarazione, oppure la sua omessa costituzione nel giudizio per l'accertamento del credito non costituiscono - diversamente dal caso in cui egli renda una dichiarazione altamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito fatta valere nel procedimento esecutivo - comportamenti antigiuridici per lui produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante, che, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 cod. civ. (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice del merito, il quale, sul presupposto che il terzo, quale ausiliario del giudice, ha un dovere di collaborazione e che non è dato distinguere tra mancata dichiarazione e dichiarazione mendace o fuorviante, aveva condannato il terzo stesso a risarcire il danno nei confronti del creditore esecutante, per avere omesso di rendere la dichiarazione e per essersi poi reso contumace nel successivo giudizio di accertamento, ritardando così la definizione del procedimento esecutivo e cagionando un pregiudizio al creditore esecutante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)